divieti-alle-pratiche-di-conversione-Problemi-nelle-dichiarazioni-dellAIP-e-nella-risoluzione-del-consiglio-europeo

Il Consiglio d’Europa, l’AIP, le “pratiche di conversione” e l’abolizione del diritto a una scelta consapevole

Pratiche di conversione, affermazione di genere e tutela dei minori: l’approccio ideologico del Consiglio d’Europa e dell’Associazione Italiana di Psicologia.

In una seduta praticamente deserta (presenti solamente 99 membri su 306) il Consiglio d’Europa ha approvato la risoluzione n. 2643 (71 favorevoli, 26 contrari e 2 astenuti) che invita gli Stati membri a vietare con sanzioni penali le “pratiche di conversione“, tese “a cambiare, reprimere o sopprimere l’orientamento sessuale, l’identità di genere o l’espressione di genere di una persona“. 

Sebbene sia assolutamente necessario condannare ogni forma di abuso e costrizione, la formulazione della risoluzione, intrisa di elementi ideologici e affermazioni vaghe, sembra consentire come unica opzione legittima l’affermazione farmacologica e chirurgica del genere percepito. 

Tale approccio rischia non solo di limitare la libertà di medici e genitori, ma favorisce di fatto una medicalizzazione prematura dei giovani con incongruenza di genere, senza che sia lasciato spazio alcuno per un’esplorazione critica delle nuove sensazioni emergenti o per un percorso di consapevolezza da compiersi anche attraverso una valutazione clinica approfondita e olistica. 

Le criticità della formulazione sono molteplici e rischiano di penalizzare il giovane, spingendolo verso una decisione già preconfezionata.

1. Confusione fra omosessualità e identità di genere

La risoluzione compie innanzitutto un errore fondamentale nell’assimilare orientamento sessuale e identità di genere, due concetti nettamente distinti e non sovrapponibili. 

Molte persone non hanno ben chiaro che il cambiamento di genere ha conseguenze completamente diverse rispetto al semplice mutamento dell’orientamento sessuale. Ricordando che quest’ultimo riguarda l’attrazione emotiva, affettiva o sessuale verso persone dello stesso o dell’altro sesso, mentre l’identità di genere si riferisce al modo in cui una persona si percepisce interiormente, bisogna rammentare con chiarezza che un mutamento dell’orientamento sessuale non implica alcuna conseguenza, mentre una eventuale scelta di transizione di genere comporta una medicalizzazione a vita e trattamenti chirurgici irreversibili

Unire questi due aspetti in un unico campo di intervento non solo crea ulteriore confusione, ma rischia di omogeneizzare esperienze tra loro molto diverse.

L’assimilazione impropria fra orientamento e identità spinge verso una visione che normalizza la transizione di genere, come se non avesse conseguenze, promuovendo implicitamente trattamenti medici e chirurgici permanenti su corpi sani in persone sempre più giovani. 

Inoltre tale commistione non permette di distinguere il voto in relazione al solo orientamento sessuale o alla sola identità di genere, che vengono trattate come condizioni completamente sovrapponibili. 

2. Un presupposto falso: la presunta immutabilità dell’identità di genere

Il punto 1 della risoluzione prevede quanto segue: “Le pratiche di conversione, chiamate anche terapie di conversione o terapie riparative, sono tutte misure o sforzi volti a cambiare, reprimere o sopprimere l’orientamento sessuale, l’identità di genere o l’espressione di genere di una persona, basandosi sulla falsa convinzione che tali aspetti fondamentali dell’identità di una persona siano patologici o indesiderabili o in qualche modo in grado di cambiare”.

Come riportato dettagliatamente nel nostro approfondimento dedicato alla transitorietà della disforia di genere, il dato clinico ampiamente riconosciuto dalla letteratura scientifica ci ricorda che la disforia di genere in età prepuberale tende a risolversi spontaneamente nella grande maggioranza dei casi con l’avvento della pubertà. Le stime più frequentemente riportate nella letteratura specialistica indicano una percentuale di desistenza tra il 75% e il 95%, a seconda delle coorti e dei criteri diagnostici utilizzati. Tale dato percentuale è quantificato dagli stessi studiosi che promuovono l’affermazione di genere, per cui è la stessa scuola affermativa che conferma un principio ineluttabile: l’identità di genere muta nel tempo e nessuno è in grado di prevedere a priori se l’identità di genere percepita e autodichiarata sarà stabile o transitoria nel tempo.

Il crescente emergere di casi di desister e detransitioner conferma come l’identità di genere non sia affatto un aspetto fisso e immutabile, ma una condizione che si evolve nel tempo, riflettendo la complessità e la fluidità dell’esperienza umana. 

Con riferimento poi all’orientamento sessuale, l’affermazione è completamente priva di fondamento, visto che l’intera comunità scientifica sostiene il moderno concetto di “fluidità sessuale”, che descrive l’orientamento come libero e mutevole a seconda delle situazioni di vita

La premessa della risoluzione che sostiene come tali aspetti non siano “in grado di cambiare” è quindi errata e deve essere rettificata. 

3. La criminalizzazione della consulenza psicologica 

Il punto 2 della risoluzione prevede quanto segue: “Tali pratiche, volte a promuovere l’attrazione eterosessuale o ad allineare l’identità di genere di una persona al sesso assegnato alla nascitaincludono consulenza psicologica o comportamentale, rituali spirituali e religiosi, metodi di avversione, nonché abusi verbali, coercizione, isolamento, farmaci forzati, scosse elettriche, abusi fisici e sessuali”.

Già una prima analisi del tenore lessicale impiegato nel testo consente di rilevare come l’adozione di espressioni quali “sesso assegnato alla nascita” tradisca l’assunzione implicita di una determinata impostazione teorica, che non si presenta affatto come neutra o meramente descrittiva, bensì rivela una precisa opzione ideologica posta a fondamento dell’intero impianto argomentativo.

Parimenti, l’enunciazione del divieto di pratiche quali “rituali spirituali e religiosi, metodi di avversione, nonché abusi verbali, coercizione, isolamento, farmaci forzati, scosse elettriche, abusi fisici e sessuali” appare configurarsi come un esercizio eminentemente pleonastico, volto più a suscitare un’immediata reazione emotiva e un consenso di natura morale che a introdurre effettive innovazioni sul piano normativo. Le condotte richiamate, infatti, integrano fattispecie che risultano già pacificamente vietate e sanzionate in qualsiasi ordinamento giuridico, a prescindere dalla condizione personale del soggetto passivo.

In altri termini, chiunque ponga in essere abusi fisici o sessuali, ovvero condotte coercitive o lesive della dignità e dell’integrità della persona incorre nelle conseguenze previste dall’ordinamento competente, senza che sia necessario ricorrere a un atto di indirizzo dell’Unione europea, peraltro privo di efficacia vincolante, per ribadire principi che trovano già compiuta tutela nel diritto positivo.

Si rileva, per contro, come l’accostamento della consulenza psicologica alle pratiche sopra menzionate risulta essere metodologicamente improprio e concettualmente scorretto. Tale assimilazione sembra fondarsi su un evidente effetto di trascinamento retorico, volto a generare una indebita associazione tra l’attività terapeutica, per sua natura orientata al sostegno della persona, e condotte violente o manifestamente esecrabili, con l’esito di alterarne la percezione pubblica e comprometterne la legittimazione sociale.

Una simile demonizzazione della consulenza psicologica rischia, peraltro, di produrre conseguenze gravemente pregiudizievoli proprio nei confronti dei giovani che vivono una condizione di incongruenza di genere, i quali potrebbero vedersi disincentivati o addirittura impediti nell’accesso a uno strumento terapeutico fondamentale per la promozione del loro benessere psichico, della loro maturazione personale e della piena consapevolezza delle scelte che li riguardano.

L’approccio c.d. “affermativo di genere” tende a sostenere che il minore o il giovane adulto sia maggiormente tutelato qualora possa autodeterminarsi in ordine ai percorsi di trattamento e di eventuale transizione, prescindendo, in misura più o meno accentuata, dal coinvolgimento della famiglia e da consulenze psicologiche. Una parte autorevole della dottrina scientifica (D’Angelo, 2025), tuttavia, evidenzia come l’autonomia decisionale non si realizzi in modo autentico attraverso una mera ratifica immediata dell’autopercezione, bensì mediante un processo strutturato di esplorazione delle esperienze passate e presenti del soggetto, comprensive delle eventuali dimensioni psicologiche, familiari ed evolutive che possano concorrere alla genesi o al consolidamento dell’incongruenza di genere.

In tale prospettiva, la psicoterapia a carattere esplorativo non si configura come strumento di imposizione o di negazione identitaria, bensì come spazio clinico protetto nel quale il giovane può approfondire le radici profonde del proprio vissuto, acquisendo elementi di riflessione che gli consentano di assumere decisioni realmente consapevoli e ponderate circa il proprio futuro. Ciò assume particolare rilievo ove si consideri che i percorsi di transizione possono comportare trattamenti medici e chirurgici caratterizzati da effetti irreversibili, talora intrapresi in età precoce, con implicazioni permanenti sul piano fisico, psicologico e relazionale.

4. La criminalizzazione dei genitori 

Il punto 8 della risoluzione prevede quanto segue: “L’Assemblea afferma che il divieto di pratiche di conversione non dovrebbe limitare gli interventi di supporto da parte dei genitori, delle istituzioni religiose organizzate o dei medici qualificati che forniscono servizi sanitari ad adulti, giovani e/o bambini, né limitare la loro indipendenza, purché gli interventi non tentino di cambiare, reprimere o sopprimere”.

La frase presenta una contraddizione sottile e significativa, perché solleva un quesito importante: il genitore detiene esclusivamente il dovere di supportare, ma non il diritto di sollevare dubbi? E il professionista deve esclusivamente accompagnare alla transizione o può stimolare l’esplorazione libera del sé, da parte del giovane? 

Il problema centrale riguarda il giusto equilibrio tra supporto e guida. Se un genitore non può sollevare dubbi rispetto alla transizione medica e chirurgica o il professionista non può favorire l’esplorazione interiore da parte del giovane prima di decisioni irreversibili, si rischia di ridurre la possibilità di un supporto autentico, consentendo esclusivamente il sostegno alla transizione di genere e finendo per creare un ambiente in cui le uniche opzioni legittime siano quelle che rinforzano la medicalizzazione precoce e irreversibile. 

In altre parole, ciò che potrebbe sembrare un “supporto” rischia di diventare una forma di accompagnamento unidirezionale di una autodiagnosi infantile e adolescenziale, senza possibilità di esplorare e riconsiderare le scelte in modo autonomo e profondo.

L’intero impianto affermativo finisce così per criminalizzare sistematicamente la posizione dei genitori e delle famiglie che non si limitano a sostenere acriticamente una precoce transizione medica e farmacologica dei loro figli, insinuando il sospetto che eventuali ripensamenti futuri non siano contemplati nel modello affermativo e che la gestione degli effetti collaterali della transizione vengano considerati un costo marginale e trascurabile del disegno.

5. Il dibattito in Italia e la posizione dell’AIP

In Italia, tale dibattito ha recentemente assunto rilevanza a seguito del sostegno espresso dall’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) a una proposta di legge che mira a proibire le “terapie di conversione”, alla quale l’AIP ha suggerito delle modifiche ancor più punitive rispetto al contenuto della bozza iniziale.

Le criticità e le contraddizioni di tale presa di posizione sono evidenti e preoccupanti. 

Dal punto di vista prettamente linguistico, a prescindere dall’utilizzo di termini di natura prettamente ideologica come “cisgender” o “sesso assegnato alla nascita”, si osserva come l’AIP inviti al punto 1. a modificare la proposta di legge utilizzando la locuzione “pratiche di conversione” in luogo di “terapie di conversione”, adducendo vaghe motivazioni di natura scientifica, concettuale, terminologica ed etica, salvo poi continuare nel prosieguo del testo ad utilizzare il termine “terapie di conversione” (vedasi punto 5.) e quindi esprimendosi essa stessa in modo a-scientifico e non etico. 

Dal punto di vista giuridico, l’AIP invita ad estendere il divieto “indipendentemente dall’età e dal consenso, disconoscendo il principio fondamentale di autonomia individuale, essenziale in un ordinamento giuridico che tutela i diritti inviolabili della persona. Tale proposta non considera le specifiche circostanze in cui il consenso, specialmente quello dei genitori, può essere legittimamente espresso nell’ambito di scelte che riguardano il benessere del minore.

Evidentemente all’AIP sfugge il fatto che il diritto all’autodeterminazione della persona, che l’associazione promuove come unica opzione plausibile, è fondato proprio sul riconoscimento della libertà individuale, che include la facoltà di una persona di prendere decisioni autonome riguardo alla propria vita, alla propria salute e alla propria identità.

Negare la possibilità di un consenso esplicito, sia da parte dell’individuo che, nei casi di minori, dai genitori o tutori legali, significa contravvenire a tale principio, erodendo la libertà di scelta, che non può essere subordinata a un’imposizione esterna. 

Affermare che il consenso sia irrilevante rappresenta non solo una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e della Costituzione Italiana, ma calpesta i principi che regolano lo stesso contesto medico e psicoterapeutico, nel quale il consenso informato rappresenta un principio cardine salvaguardato dall’ordinamento. Ogni trattamento, intervento, azione o omissione che possa influire sulla salute psicologica e fisica di una persona deve essere preceduto da un’esplicita e consapevole manifestazione di volontà, resa in modo libero e informato.

Questo principio non può essere annullato o neutralizzato, a prescindere dall’età o dalla percezione individuale del soggetto. Ignorare il consenso significa esattamente esercitare quelle “pratiche di conversione” che la proposta AIP si propone di vietare.

La motivazione che ha indotto l’AIP a calpestare il principio basilare dell’ambito giuridico e medico è probabilmente frutto di uno slancio ideologico che si propone da sempre di rendere irrilevante il consenso dei genitori nel contesto di modifiche all’identità di genere dei minori. Tale prospettiva non tiene conto della specifica relazione di responsabilità e cura che i genitori hanno nei confronti dei figli minorenni, ai quali la legge riconosce il diritto e il dovere di prendere decisioni in merito alla salute e al benessere dei propri figli. L’annullamento del consenso dei genitori o la presunta nullità delle decisioni legittime prese da questi ultimi non trova alcuna giustificazione giuridica, in quanto contrasta con il principio di sussidiarietà e con la necessaria protezione del minore.

Le politiche che neutralizzano il consenso, sia quello del minore che quello dei genitori, minano il benessere della persona e mettono a rischio i diritti umani di chiunque venga sottoposto a interventi non consensuali. Pertanto, qualsiasi intervento in merito all’identità e all’espressione di genere deve essere esercitato nel pieno rispetto della dignità della persona, che include la tutela del consenso informato e la responsabilità dei genitori in caso di minorenni.

In un quadro come quello suggerito da AIP, i comportamenti genitoriali orientati alla prudenza, all’attesa o all’esplorazione delle difficoltà vissute da un figlio potrebbero essere interpretati come “pratiche di conversione”.

Analogamente, interventi psicoterapeutici volti ad aiutare un adolescente a comprendere l’origine della propria sofferenza e a esplorare in modo aperto e non predefinito il proprio percorso identitario rischierebbero di essere penalizzati.

Il risultato potrebbe essere una restrizione significativa della libertà clinica e un effetto dissuasivo nei confronti di approcci terapeutici pluralisti, a vantaggio di un unico modello considerato implicitamente legittimo, che l’AIP si premura di sottrarre esplicitamente dall’ambito delle “pratiche di conversione” (“Non sono inclusi, inoltre i servizi che forniscono percorsi medici di affermazione di genere e/o chirurgia di affermazione di genere”).

Deve essere chiaro che mettere in discussione l’approccio affermativo non significa negare la sofferenza delle persone con disforia di genere, ma interrogarsi sulla proporzionalità, reversibilità e base empirica degli interventi proposti, in particolare quando coinvolgono bambini e adolescenti. 

Le società scientifiche svolgono un ruolo cruciale nel mediare tra ricerca, clinica e dibattito pubblico. Tale ruolo richiede terzietà, rigore metodologico e apertura al confronto tra posizioni diverse. Quando un’istituzione scientifica assume una posizione che appare allineata a rivendicazioni di matrice ideologica, senza esplicitare in modo trasparente i limiti delle evidenze disponibili, rischia di compromettere la propria credibilità e la fiducia della comunità scientifica e della società civile verso le terapie proposte.

Il pluralismo teorico e metodologico rappresenta una risorsa fondamentale per la psicologia, soprattutto in ambiti complessi e in evoluzione come quello dell’identità di genere. La messa al bando di interi approcci clinici, attraverso strumenti legislativi, appare difficilmente compatibile con una concezione della scienza come processo aperto e autocorrettivo.

Con un contributo pubblicato sul sito della nostra associazionela prof.ssa Anna Emilia Berti, associata AIP, ha portato all’attenzione della comunità scientifica le criticità sostanziali assunte dalla posizione della propria associazione, sollecitando una riflessione più ampia sul ruolo delle istituzioni scientifiche, sulla correttezza metodologica delle argomentazioni adottate e sulle possibili conseguenze cliniche ed educative di un approccio normativo ispirato più da presupposti ideologici che da evidenze empiriche consolidate. 

Nessun altro ha qualcosa da dire?

Ti potrebbe interessare anche

la dott.ssa Hilary Cass, autrice della Cass Review

Dr.ssa Cass: “Nel dibattito sulla disforia di genere i bambini sono stati strumentalizzati”

sullo sfondo bandiera trans, bambina inglese dice stop

Nel Regno Unito arriva lo stop alla sperimentazione dei bloccanti della pubertà: effetti irreversibili

madre consola il figlio abbracciandolo

10 consigli per fare i genitori di un adolescente che mette in dubbio il suo genere

bandiera trans

Sentenza storica a New York: 2 milioni di dollari di risarcimento a una giovane detransitioner

Assistente di GenerAzioneD Online
Ciao, posso aiutarti a trovare informazioni nel nostro archivio e fornire risposte complete alle tue domande. Cosa vuoi sapere?