Anche il Brasile rivede il modello affermativo: NO a bloccanti e ormoni cross-sex per i minori e limitazioni per i giovani adulti
Nel panorama internazionale delle politiche sanitarie relative al trattamento della disforia di genere in età evolutiva, il Brasile rappresenta uno dei casi più strutturati di revisione restrittiva fondata sulla regolazione medico-professionale.
L’allontanamento del Conselho Federal de Medicina dall’approccio affermativo precoce
Nel 2025, il Conselho Federal de Medicina (CFM), massimo organo di regolazione dell’esercizio medico nel Paese, ha adottato una risoluzione che ridefinisce in modo significativo le linee guida per l’assistenza alle persone con incongruenza di genere, con particolare attenzione ai minori e ai giovani adulti.
La risoluzione del CFM introduce un insieme di limitazioni che segnano un netto allontanamento da un approccio affermativo precoce, collocandosi esplicitamente entro una cornice di prudenza clinica e tutela dello sviluppo psico-fisico. In particolare, gli articoli 5, 6 e 7 stabiliscono nuovi limiti di età e condizioni stringenti per l’accesso ai trattamenti medici e chirurgici di affermazione di genere.
Articolo 5: divieto di prescrizione dei bloccanti della pubertà
L’articolo 5 vieta espressamente al medico la prescrizione di bloccanti della pubertà per il trattamento dell’incongruenza o disforia di genere nei bambini e negli adolescenti.
Il divieto ammette un’unica eccezione per condizioni cliniche riconosciute dalla letteratura medica, quali la pubertà precoce o altre patologie endocrine, in cui l’uso dei bloccanti è scientificamente indicato. In tal modo, il CFM distingue nettamente tra l’impiego dei farmaci in ambito endocrinologico tradizionale e il loro utilizzo in funzione dell’identità di genere.
Il ricorso off-label ai bloccanti, il cui impiego è attualmente oggetto – anche nel contesto italiano – di un dibattito in corso sul piano medico, etico e regolatorio, viene ritenuto, dallo stesso CFM brasiliano, privo di adeguata giustificazione clinica in età evolutiva.
Articolo 6: divieto di prescrizione della terapia ormonale incrociata prima dei 18 anni
L’articolo 6 disciplina la terapia ormonale incrociata (cross-sex hormone therapy), definita come la somministrazione di ormoni sessuali finalizzata all’induzione di caratteristiche sessuali secondarie opposte rispetto al sesso biologico.
Tale trattamento viene esplicitamente vietato prima dei 18 anni di età, innalzando il limite precedentemente fissato a 16 anni.
Inoltre, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, l’accesso alla terapia è subordinato a condizioni particolarmente rigorose:
- un percorso di valutazione medica di almeno un anno con follow-up psichiatrico ed endocrinologico;
- una valutazione cardiovascolare e metabolica con parere medico favorevole;
- l’assenza di disturbi psichiatrici, oltre alla disforia di genere, o di altre condizioni che controindichino il trattamento.
Articolo 7: divieto di chirurgie di affermazione di genere in presenza di disturbi mentali
L’articolo 7 introduce ulteriori restrizioni in ambito chirurgico, vietando gli interventi di affermazione di genere in presenza di disturbi mentali che ne controindichino l’esecuzione, prima dei 18 anni in generale e, in modo ancora più stringente, prima dei 21 anni quando le procedure comportano un potenziale effetto sterilizzante.
Tale previsione si coordina con la Legge n. 14.443 del 2 settembre 2022, rafforzando la tutela della fertilità e l’idea che interventi irreversibili debbano essere rinviati a una fase di maggiore maturità decisionale.
Conclusioni
Alla base di queste disposizioni vi è un esplicito riconoscimento dei rischi clinici emersi dalla recente letteratura scientifica. Il CFM richiama, in particolare, le possibili conseguenze negative dei trattamenti medici precoci sulla densità minerale ossea, le potenziali interferenze con la maturazione neuro-cognitiva, la compromissione della fertilità futura e della funzione sessuale, nonché le difficoltà nel garantire un consenso realmente informato in una popolazione caratterizzata da un’elevata prevalenza di comorbidità psichiatriche in età adolescenziale.
Nel suo complesso, la risoluzione del CFM riflette una scelta di governance clinica orientata alla limitazione di interventi irreversibili in una fase dello sviluppo considerata altamente plastica e vulnerabile. Anziché basarsi su un principio di immediata conferma dell’identità dichiarata dal giovane — che equivale, di fatto, a un’autodiagnosi priva di riscontri in altre condizioni soggette a medicalizzazione — il modello brasiliano riafferma la centralità di una valutazione medica approfondita, della progressività dell’intervento terapeutico e del principio di precauzione, configurandosi come un esempio emblematico di regolazione sanitaria orientata a privilegiare la tutela del minore rispetto all’anticipazione di trattamenti irreversibili.