È corretto dire che il genere viene assegnato alla nascita?

Articolo redatto dai coordinatori per il sito GenerAzioneD degli approfondimenti normativi e comparativistici.


Con sempre maggior frequenza gli organi di informazione e i canali di comunicazione social utilizzano il concetto di “genere assegnato alla nascita”, per riferirsi alla condizione di incongruenza di genere che sempre più bambini e adolescenti nel mondo riferiscono di vivere. L’utilizzo sempre più diffuso di tale terminologia induce ad alcune riflessioni. 

La più immediata porta a chiedersi se l’affermazione, secondo cui il genere verrebbe assegnato alla nascita, sia corretta dal punto di vista sanitario e da quello giuridico.

Vediamo cosa dice in proposito la legislazione italiana sulle annotazioni obbligatorie all’atto della nascita. 

Annotazioni nell’atto di nascita

Con riferimento all’atto di nascita, la legge italiana stabilisce con precisione quali annotazioni debbano essere in esso trascritte.

Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, denominato “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”, all’art. 29[1] specifica quanto segue: “Nell’atto di nascita sono indicati il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita, le  generalità,  la  cittadinanza,  la residenza dei genitori legittimi nonché di  quelli  che rendono  la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale  e  di  quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio  consenso  ad  essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai  sensi dell’articolo 35”.

Come si può notare nell’atto di nascita non è previsto alcun riferimento al presunto genere del neonato, che pertanto non viene annotato nei documenti ufficiali. 

Occorre precisare che l’annotazione delle caratteristiche del neonato sull’atto di nascita viene elaborata in base ad una attestazione che viene richiamata nel successivo art. 30 e precisamente: “Ai fini della formazione dell’atto di nascita, la dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta  nascita  contenente  le  generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura  o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e  dell’ora  della nascita e del sesso del bambino”. 

Quando all’atto della nascita sussiste ambiguità nell’apparato genitale, come nel caso delle cosiddette persone “intersex”, è possibile posticipare l’annotazione del sesso tramite la cosiddetta “dichiarazione tardiva” di cui all’art. 31 del D.P.R. 396/2000, al fine di osservare la naturale evoluzione del corpo oltre i dieci giorni previsti per la dichiarazione anagrafica. In tali casi limite è prevista la sola annotazione del “sesso prevalente” del minore, evitando in tal modo di dover sottoporre il neonato ad immediati interventi chirurgici, qualora si rivelino troppo invasivi o prematuri.

Annotazioni nel certificato di assistenza al parto

L’attestazione richiamata dal predetto art. 30, in base alla quale desumere le informazioni da riportare sul certificato di nascita, corrisponde al documento comunemente denominato “Certificato di assistenza al parto”, le cui caratteristiche sono definite dal decreto 16 luglio 2001, n. 349[2]Con tale atto il Mistero della Sanità ha istituito il Regolamento recante “Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni”. Ai sensi dell’art. 1 “il certificato viene redatto, non oltre il decimo giorno dalla nascita, a cura dell’ostetrica/o o del medico che ha assistito il parto o del medico responsabile dell’unità operativa in cui è avvenuta la nascita per le sezioni A, B e C, ed a cura del medico accertatore per le sezioni D ed E”.

Al decreto ministeriale viene allegato il “Certificato di assistenza al parto” da utilizzare come modello per adempiere ai prescritti obblighi di legge. In tale documento il termine “genere” viene utilizzato una sola volta, esclusivamente per indicare “il genere del parto” (semplice o plurimo). Con riferimento invece alle caratteristiche del neonato, l’allegato dispone di annotare quanto segue: “Sezione C2 – Informazioni sul neonato: Sesso neonato – Tipo genitali esterni – Numero d’ordine – Peso – Lunghezza – Circonferenza cranica – Vitalità – Punteggio Apgar – Necessità di rianimazione -Presenza di malformazione – Profilassi”.

Con riferimento al parto plurimo il certificato richiede la compilazione dei seguenti dati: “In caso di parto plurimo tale sezione va compilata per ogni nato. Sesso del neonato (Indicare: maschio: 1; femmina: 2). Tipo genitali esterni. (Indicare il tipo di genitali: maschili: 1; femminili: 2; indeterminati: 3). Numero d’ordine del nato nel presente parto (Nel caso di parto plurimo indicare l’ordine di nascita. Considerare anche i nati morti)”.  

Come si può agevolmente notare, nemmeno in questo documento viene effettuato alcun accenno al presunto genere del bambino. 

Ne consegue che non solo il genere non viene annotato in alcun documento previsto dall’ordinamento giuridico italiano, ma conseguentemente non viene nemmeno assegnato alla nascita.  

La legge 14 aprile 1982, n. 164

Per completare il quadro delle annotazioni anagrafiche è opportuno segnalare anche cosa prevede il provvedimento legislativo n. 164/1982, con cui l’ordinamento giuridico ha emanato le “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”. 

Anche in tale atto[3] il legislatore non richiama mai in alcun passaggio termini o nozioni riconducibili al “genere” dell’individuo, ma dispone sempre in merito all’attribuzione “ad una persona di un sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita”.

Anche in tal caso nessun riferimento viene fatto dal legislatore con riferimento al presunto genere dell’individuo.

Dal punto di vista giuridico e normativo non sussistono quindi dubbi in ordine al fatto che il personale sanitario sia obbligato dalla legislazione corrente ad attribuire al neonato solamente il sesso maschile o femminile, anche in presenza di organi genitali indeterminati.

Viceversa, nessuna assegnazione o attribuzione di “genere” è prevista dalle norme italiane, né viene conseguentemente effettuata. Ne consegue che un’eventuale annotazione ulteriore rispetto alla classificazione sessuale esorbiterebbe le previsioni legali, potendo configurare a carico del professionista la ricorrenza di fattispecie di rilevanza penale.

Se l’assegnazione del genere non è prevista dalle norme legali, da dove proviene questo richiamo? Vediamo cosa dice in proposito la letteratura scientifica di riferimento.

Classificazione Internazionale delle malattie (ICD-11)

Al fine di verificare quale sia il linguaggio utilizzato in ambito sanitario è sufficiente consultare il manuale che viene definito da tutti coloro che sostengono l’approccio affermativo come la fonte più autorevole in materia. Ci riferiamo all’undicesima edizione della Classificazione Internazionale delle malattie (ICD-11), pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2019, la quale ha derubricato l’incongruenza di genere dal capitolo relativo ai disturbi psichici e del comportamento per inserirla in un nuovo capitolo riguardante la condizione relativa alla salute sessuale. 

Tale depatologizzazione della fattispecie ha suscitato entusiasmo fra gli attivisti LGBT e le organizzazioni trans di tutto il mondo, i quali hanno rivendicato la modifica della classificazione come il risultato di anni di lotte volte ad affermare il diritto delle persone trans di autodeterminarsi, eliminando qualsiasi forma di condizionalità e “gatekeeping” (cioè la necessità di valutazione da parte di terzi per accedere al percorso di transizione).

Al fine di dirimere i dubbi circa il linguaggio utilizzato per definire “l’incongruenza di genere” è sufficiente visionare quanto viene riportato nel manuale alla sezione denominata “Condizioni relative alla salute sessuale”, di cui al capitolo 17: “L’incongruenza di genere è caratterizzata da una marcata e persistente incongruenza tra il genere vissuto da un individuo e il sesso assegnato[4]”. 

Anche la classificazione ICD, così come la normativa giuridica italiana, quindi, fa esclusivo riferimento all’assegnazione natale del sesso e non del genere.

Si osservi che all’interno di tale sezione si fa più volte riferimento alla circostanza che il sesso è assegnato alla nascita[5], ma mai una volta tale “assegnazione” viene menzionata con riferimento al genere.

Da quanto sopra ne consegue che quando un professionista sanitario o un’autorità pubblica si esprimono sul concetto di assegnazione operata alla nascita, sono obbligati, in virtù di precisi obblighi professionali e giuridici, a riferirsi esclusivamente al sesso e mai al genere, visto che né le fonti giuridiche né quelle sanitarie contemplano e asseverano tale ipotesi.

L’obbligo di utilizzare un linguaggio preciso e corretto relativamente alla materia sanitaria rappresenta non solo una condizione indispensabile per salvaguardare la professionalità di colui che effettua tali dichiarazioni, ma anche un preciso obbligo previsto dai Codici Deontologici dei rispettivi Ordini professionali, oltre che un diritto del cittadino a ricevere informazioni accurate e affidabili in ambito sanitario.

L’obbligo di corretta informazione

L’art. 32 della Costituzione italiana ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il diritto alla salute, inteso come bene primario da tutelare nella sua doppia accezione individuale e collettiva. Tale nozione ha ricevuto nel tempo un pieno riconoscimento internazionale con l’approvazione della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, adottata a Oviedo il 4 aprile 1997 e ratificata nel nostro Paese dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, la quale qualifica il bene salute come strettamente correlato ai concetti di integrità e dignità umana.

Per garantire l’effettività di tale diritto, i vari Codici Deontologici del personale medico italiano hanno introdotto in capo ai professionisti sanitari l’obbligo di diffondere sempre e costantemente una corretta informazione, la quale deve caratterizzare non solo il singolo rapporto fra medico e paziente, ma deve contraddistinguere il comportamento e le dichiarazioni del professionista sanitario in qualsiasi contesto.

Si veda a titolo di esempio quanto riporta il Codice deontologico dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (pediatri compresi), secondo cui “il medico che partecipi a iniziative di educazione alla salute, su temi corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve garantire, indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni scientificamente rigorose, obbiettive, prudenti[6]”. Sullo stesso tenore dispone il Codice deontologico degli Psicologi, il quale prevede che “nelle attività di ricerca, nelle comunicazioni dei risultati e in ogni altra attività professionale, nonché nelle attività didattiche, di formazione e supervisione, la psicologa e lo psicologo valutano attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità, di attendibilità, di accuratezza, di affidabilità di dati, informazioni e fonti su cui basano le conclusioni raggiunte; espongono, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative ed esplicitano i limiti dei risultati a cui sono arrivati”. 

I professionisti medici, pertanto, sono tenuti a fornire, in qualsiasi ambito, informazioni corrette, precise, accurate, attendibili e affidabili, rifacendosi sempre alle fonti primarie che regolano l’ambito del loro operato. 

Dal punto di vista prettamente giuridico, occorre osservare che nel tempo si è assistito a un’espansione del principio costituzionale a tutela del diritto alla salute, il quale viene garantito attraverso l’affermazione di alcuni diritti connessi, come il diritto all’informazione, all’integrità e alla dignità umana. Questi diritti satellite sono meritevoli dell’identica tutela garantita al diritto primario, in quanto consentono la piena realizzazione del dettame costituzionale e proteggono universalmente la persona, a prescindere dall’effettivo stato fisico di malattia. 

Per tale motivo si può affermare che l’obbligo di corretta, completa ed esaustiva informazione gravante sul professionista sanitario discende direttamente dal dettame costituzionale, in quanto teso a tutelare un diritto primario della persona. Il diritto all’informazione assume pertanto autonoma rilevanza anche in ambito giurisdizionale, specie con riguardo alle possibili conseguenze collegate all’inadempimento del medico. 

Svolta tale indefettibile premessa è ora interessante verificare quali siano le dichiarazioni dei professionisti sanitari italiani e dell’Osservatorio sulla Medicina di Genere sulla questione della presunta assegnazione natale del genere. 

Le dichiarazioni dei professionisti sanitari italiani e dell’Osservatorio sulla Medicina di Genere

Negli ultimi tempi la locuzione “il genere viene assegnato alla nascita” è stata veicolata all’interno del linguaggio comune con una tale intensità che anche i professionisti sanitari e le autorità statali hanno iniziato ad adottare questa terminologia nelle loro comunicazioni verso l’esterno. 

Sempre più spesso psicologi, pediatri ed endocrinologi utilizzano disinvoltamente tale accezione nelle comunicazioni verso l’opinione pubblica. 

Per quanto riguarda gli psicologi si vedano a titolo di mero esempio le affermazioni dalla psicologa Jiska Ristori dell’Ospedale Careggi di Firenze, la quale, nel corso di un’intervista rilasciata alla Fondazione Veronesi in data 30/01/2023, ha dichiarato che “la consapevolezza della propria identità di genere… Esattamente come succede nei bambini, chiamiamoli cosiddetti “cisgender”, ovvero quei bambini che hanno un’identità di genere che è in linea al genere che è stato “assegnato” alla nascita, anche nei bambini transgender può essere evidente anche molto molto precocemente, alcuni anche già da quando cominciano a parlare…[7]”. Di identico tenore sono le affermazioni della psicologa e psicoterapeuta Eleonora Stopani che, in un articolo denominato “Disforia di genere: definizione, interventi e psicoterapia” e pubblicato in data 21/04/2021 sul sito dell’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva, ha affermato che “la diagnosi di Disforia di genere interessa gli individui che mostrano una marcata incongruenza tra il genere che è stato loro assegnato alla nascita e il genere da loro esperito[8]”.

Anche in ambito pediatrico i riferimenti sono molteplici e vanno dalla pediatra Chiara Centenari del gruppo “Acp – Pediatria di genere”, la quale, in una pubblicazione del 31/03/2023 dal titolo “Bloccanti puberali, tra ideologia ed evidenze scientifiche”, ha affermato che “il genere infatti viene assegnato alla nascita sulla base del sesso biologico determinato dall’anatomia dei genitali[9]”, fino ai pediatri Pietro Ferrara, Chiara Di Sipio Morgia e Roberto Sacco che, in un articolo pubblicato sulla rivista “Pediatria” del mese di ottobre/novembre 2021 (numero 10-11) riferiscono che “a volte, l’identità di genere si può sviluppare in modo variante o atipico, ovvero può non coincidere con il genere assegnato alla nascita[10]”.

Allo stesso modo si esprimono alcuni endocrinologi, con in testa la Dr.ssa Alessandra Fisher del Careggi, la quale, in una intervista rilasciata al settimanale “Internazionale[11]” in data 30/06/2022, ha riferito quanto segue: “Può accadere che genitali e sistema nervoso vadano in due direzioni diverse, generando l’incongruenza tra genere assegnato alla nascita e genere percepito”.

Il richiamo all’assegnazione del genere alla nascita viene addirittura riportato in atti ufficiali, come dimostra il documento denominato “Appropriatezza terapeutica nelle persone transgender”, emanato in data 16/06/2022 dall’Osservatorio italiano dedicato alla Medicina di Genere, alla cui redazione ha partecipato proprio l’endocrinologa Dr.ssa Fisher, nel quale vengono fornite istruzioni in merito all’opportunità di sospendere la pubertà ai bambini disforici: “Tale trattamento offre la possibilità di maturare una decisione più consapevole rispetto a un’eventuale futura affermazione di genere, limitando il disagio che deriva dalle modificazioni puberali congruenti con il genere “assegnato” alla nascita[12].

Quanto sopra dimostra che una gran parte dell’expertise medica italiana veicola chiaramente e insistentemente il messaggio che il genere viene assegnato alla nascita. 

Tali affermazioni, reiterate nel tempo, sembrano essere in aperto contrasto non solo con la normativa giuridica italiana, ma anche con le fonti sanitarie di riferimento, in quanto fanno ritenere al destinatario del messaggio che all’atto della nascita ci sia un medico o un operatore sanitario che assegna “d’ufficio” al neonato non solo il sesso, ma anche il genere. 

Tenuto conto che siamo di fronte a professionisti sanitari, i quali hanno l’obbligo di riferire le informazioni sulla salute con termini corretti e precisi, nel rispetto delle norme di legge e della relativa disciplina sanitaria, non è pensabile che gli stessi utilizzino modalità espressive libere e approssimative al pari di avventori qualunque che dialogano amabilmente al bar. 

Se così fosse si squalificherebbe un’intera categoria di medici italiani, per cui deve certamente sussistere un motivo razionalmente comprensibile per giustificare l’utilizzo ripetuto e insistente della locuzione “genere assegnato alla nascita”. Proviamo a cercarlo.

Possibili interpretazioni della locuzione 

Se si rimane ancorati ai dettami contenuti nelle fonti giuridiche e sanitarie, risulta veramente poco comprensibile e certamente improprio il richiamo effettuato da organi statali o professionisti sanitari, per giunta in documenti ufficiali, ad una presunta “assegnazione di genere” che verrebbe effettuata al momento della nascita. 

Dal punto di vista prettamente lessicale e giuridico, quindi, la locuzione secondo cui il “genere viene assegnato alla nascita” non ha alcun riscontro con la realtà di fatti, trattandosi di un’affermazione scorretta o nel migliore dei casi indecifrabile.

Al fine di dare un possibile senso a tale asserzione occorre quindi fare un’operazione di esegesi teleologica e cercare di comprendere se i termini “genere” e “sesso” coincidano o siano distinti.

Se “genere” e “sesso” coincidono o sono sinonimi, allora l’espressione “il genere è assegnato alla nascita” può essere considerata come veritiera.

Tale supposta coincidenza, però, ingenera maggior confusione, poiché pare essere in evidente contrasto con i modelli di definizione delle persone transgender, secondo i quali il genere è un aspetto interiore e innato che caratterizza l’identità di ogni individuo ed è completamente distinto dal sesso biologico del soggetto. Talmente distinto che l’individuo, tramite un percorso affermativo, può intervenire medicalmente e chirurgicamente sul proprio corpo per modificare gli organi sessuali, allineandone i caratteri esteriori al genere interiorizzato. Tale visione duale risulterebbe confermata dallo stesso manuale ICD-11, che qualifica l’incongruenza di genere come il disallineamento tra il genere vissuto e il sesso assegnato alla nascita, operando quindi una distinzione fra i due concetti.

Se la spiegazione corretta è quella innanzi proposta, allora la questione pare essere molto ingarbugliata. Se il genere è distinto dal sesso e rappresenta una condizione interiore dalle molteplici sfumature e variabili, un tratto complesso che interseca il livello genetico con quello psicologico del singolo individuo, esso non può essere parcellizzato in compartimenti predefiniti e ancor meno catalogato in categorie prettamente binarie, visto che esisterebbero una molteplicità di generi interposti fra gli opposti “uomo” e “donna”. Aderendo a tale interpretazione molte persone si auto-definiscono infatti come non-binary, agender, pangender, polygender, genderqueer e quant’altro. L’infinita sequela di lettere che compongono l’acronimo LGBTQIAPK+, in costante mutazione e implementazione, testimonia come sia in atto un disperato tentativo di classificare qualcosa che non è catalogabile in tipizzazioni rigide e predeterminate. 

Se la situazione è questa allora è indubbio che il genere non può essere in alcun modo assegnato né all’atto della nascita né successivamente, in quanto espressione interiore perennemente mutevole e influenzata dal contesto sociale, culturale, emotivo e psicologico in cui un individuo si trova a vivere. Una condizione variabile che può divenire anche oggetto di costante rielaborazione interiore o persino di manipolazione esterna. Per poter procedere con una classificazione e una conseguente assegnazione, sarebbe inoltre necessario definire precisi canoni di catalogazione, al fine di escludere l’eventualità di assegnazioni scorrette o non corrispondenti alla vera natura dell’individuo. Un rebus inestricabile anche per i solutori più abili. 

È chiaro che con questi presupposti la differenziazione fra la categoria anatomica e biologica di appartenenza (il sesso) e la percezione interiore e psicologica di ogni singolo individuo (genere) diventa una vera e propria contraddizione in termini nel momento in cui si richiama il concetto di “assegnazione del genere alla nascita”, poiché nel primo caso si opera un’equivalenza fra i termini “sesso” e “genere”, che è negata a priori dai fautori dell’ideologia di genere, nel secondo si pretende di assegnare un carattere che non può essere né catalogato né assegnato per sua stessa definizione. 

In buona sostanza, siamo di fronte ad un evidente cortocircuito in cui permane un’unica certezza: se il genere è distinto dal sesso, nessuno procede ad una sua assegnazione all’atto della nascita. 

Conclusioni

A prescindere dalle considerazioni personali di ognuno sul tema dell’incongruenza di genere e dalle modalità interpretative con cui ciascuno si approccia ai richiami operati dalle autorità sanitarie, siano enti o professionisti, alla presunta “assegnazione del genere”, è indubbio che motivazioni di coerenza giuridica, di correttezza dell’informazione sanitaria e di liceità dei comportamenti suggerirebbero maggior cautela nell’utilizzo di affermazioni potenzialmente fuorvianti e richiederebbero un immediato adeguamento da parte delle autorità sanitarie ai canoni della correttezza istituzionale. 

Se si rimane all’interno della cornice clinica e giuridica, occorre evidenziare come le affermazioni rilasciate da professionisti sanitari non possano essere considerate alla benevola stregua di quelle rese da altri soggetti non qualificati che dialogano fra loro in libertà, in quanto esistono precisi canoni informativi ai quali i professionisti devono obbligatoriamente attenersi.

Sarebbe quindi preferibile, se non un vero e proprio dovere istituzionale, cercare di adeguare il linguaggio burocratico e professionale ad una terminologia coerente con le norme di legge e con le fonti sanitarie di riferimento, evitando di avventurarsi in alchimie linguistiche che possano ingenerare nei destinatari di tali atti non solo la sensazione di ricevere dal professionista e dalle autorità sanitarie un’informazione confusa e imprecisa, ma anche il sospetto che tale modus operandi sia viziato da un inquinamento ideologico di fondo. 

Un tema così delicato come l’incongruenza di genere, fortemente connessa a trattamenti medici invasivi che riguardano bambini e giovani adulti, richiede maggiore serietà e senso di responsabilità, soprattutto in un momento storico in cui il dibattito è esageratamente polarizzato, oltre che inquinato da evidenti condizionamenti e pressioni esterne. 

È quindi doveroso pretendere, e non solo auspicabile, che le figure professionali e gli enti istituzionali di riferimento adottino un linguaggio maggiormente coerente con il quadro giuridico in essere, al fine di garantire che l’informazione fornita in materia di incongruenza di genere sia improntata all’insegna del rigore e della correttezza, oltre che scevra da condizionamenti ideologici di sorta. 

Se neutralizziamo per un istante l’elemento ideologico che contamina l’intero dibattito sul trattamento dell’incongruenza di genere, possiamo comprendere nitidamente come l’affermazione “il genere viene assegnato alla nascita”, pronunciata da un professionista sanitario, non abbia veramente alcuna giustificazione clinica e giuridica.


[1] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/12/30/000G0442/sg
[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/09/19/001G0405/sg
[3] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1982/04/19/082U0164/sg
[4] “Gender incongruence is characterised by a marked and persistent incongruence between an individual’s experienced gender and the assigned sex” 
[5] Si vedano in proposito le seguenti affermazioni del manuale:
– “Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood is characterised by a marked and persistent incongruence between an individual´s experienced gender and the assigned sex, which often leads to a desire to ‘transition’, in order to live and be accepted as a person of the experienced gender, through hormonal treatment, surgery or other health care services to make the individual´s body align, as much as desired and to the extent possible, with the experienced gender”;
Gender incongruence of childhood is characterised by a marked incongruence between an individual’s experienced/expressed gender and the assigned sex in pre-pubertal children. 
It includes a strong desire to be a different gender than the assigned sex
a strong dislike on the child’s part of his or her sexual anatomy or anticipated secondary sex characteristics and/or a strong desire for the primary and/or anticipated secondary sex characteristics that match the experienced gender; and make-believe or fantasy play, toys, games, or activities and playmates that are typical of the experienced gender rather than the assigned sex“.

[6] Art. 55 del Codice di Deontologia Medica pubblicato dalla Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri, reperibile con Commentario al link: https://www.omceo.me.it/ordine/cod_deo/commentario.pdf
[7] https://www.youtube.com/watch?v=htrKlPdaY68
[8] https://www.ipsico.it/news/disforia-di-genere-definizione-interventi-e-psicoterapia/
[9] https://ilpunto.it/bloccanti-puberali-pediatri-acp/
[10] https://sip.it/2022/01/10/disforia-di-genere-quello-che-il-pediatra-deve-sapere/
[11] https://www.internazionale.it/essenziale/notizie/sarah-barberis/2022/06/30/ci-sono-tanti-modi-di-essere-trans
[12]https://www.iss.it/documents/20126/6744468/Appropriatezza+terapeutica+nelle+persone+transgender.pdf/08d25400-fc75-4749-f034-bf0dff5b8dc6?t=1655893103724

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